Per i
genitori
Promozione allatta­men­to al seno Svizzera

Legislazione

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Entrata in vigore 1° maggio 2017

Art. 41 Limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti
1  La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni scientifiche e a quelle
    specializzate in puericultura.
2  Deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o
    avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.
3  È vietata la pubblicità intesa a indurre il consumatore direttamente all’acquisto degli alimenti per lattanti,
    quale la distribuzione di campioni, buoni sconto, articoli in omaggio o vendite promozionali, così come altri
    supporti pubblicitari destinati a tale scopo, quali modalità speciali di esposizione, offerte speciali o vendite
    abbinate ai prodotti. Questo divieto si applica per analogia anche alla comunicazione a distanza.
4  È vietato distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente di istituzioni sanitarie o consultori, prodotti
    gratuiti o a prezzoridotto, campioni o altri omaggi promozionali alla popolazione, in particolare alle donne in
    gravidanza, alle madri e ai membri delle loro famiglie.

Il rispetto delle limitazioni della pubblicità viene sorvegliato dalle autorità cantonali (generalmente il Chimico cantonale).


Ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

Entrata in vigore 1° maggio 2017


Sezione 1: Alimenti per lattanti
Art. 5 Definizione
1  Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate a lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi)

    durante i primi mesi di vita e in grado da sole di soddisfare le loro esigenze nutrizionali fino all'introduzione

    di adeguate pappe di complemento.


Sezione 2: Alimenti di proseguimento
Art. 12 Definizione
Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari che costituiscono il principale elemento liquido dell'alimentazione progressivamente diversificata per:
    a. i lattanti di età superiore a sei mesi in grado di alimentarsi con adeguate pappe di complemento; e
    b. i bambini nella prima infanzia, di età compresa tra uno e tre anni.



Indirizzo
de fr it en
0
Basi CodexCodice OMSCodex nazionaleLegislazioneCodex PanelCall to Action
X
Home
Donazioni
Promozione allattamento al seno Svizzera utilizza cookie tecnici che sono necessari per il funzionamento del webshop. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra dichiarazione de protezione dei dati.