Legislazione
Entrata in vigore 1° maggio 2017
Art. 41 Limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti
1 La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni scientifiche e a quelle
specializzate in puericultura.
2 Deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o
avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.
3 È vietata la pubblicità intesa a indurre il consumatore direttamente all’acquisto degli alimenti per lattanti,
quale la distribuzione di campioni, buoni sconto, articoli in omaggio o vendite promozionali, così come altri
supporti pubblicitari destinati a tale scopo, quali modalità speciali di esposizione, offerte speciali o vendite
abbinate ai prodotti. Questo divieto si applica per analogia anche alla comunicazione a distanza.
4 È vietato distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente di istituzioni sanitarie o consultori, prodotti
gratuiti o a prezzoridotto, campioni o altri omaggi promozionali alla popolazione, in particolare alle donne in
gravidanza, alle madri e ai membri delle loro famiglie.
Il rispetto delle limitazioni della pubblicità viene sorvegliato dalle autorità cantonali (generalmente il Chimico cantonale).
Entrata in vigore 1° maggio 2017
Sezione 1: Alimenti per lattanti
Art. 5 Definizione
1 Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate a lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi)
durante i primi mesi di vita e in grado da sole di soddisfare le loro esigenze nutrizionali fino all'introduzione
di adeguate pappe di complemento.
Sezione 2: Alimenti di proseguimento
Art. 12 Definizione
Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari che costituiscono il principale elemento liquido dell'alimentazione progressivamente diversificata per:
a. i lattanti di età superiore a sei mesi in grado di alimentarsi con adeguate pappe di complemento; e
b. i bambini nella prima infanzia, di età compresa tra uno e tre anni.