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Promozione allatta­men­to al seno Svizzera

Mozione 23.4282

L’allattamento sul posto di lavoro deve essere sancito nel diritto federale

Depositato da Manuela Weichelt 29.9.2023 (Link alla pagina del Parlamento)


Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un modello o un’altra misura adeguata che consenta l’allattamento sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni.


La legge sul lavoro (art. 35a cpv. 2) lo scrive nero su bianco: «Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento». A prima vista, tutto fantastico.

Purtoppo questo articolo non è riportato nella legge sul lavoro nella definizione del diritto vincolante. L’articolo 35a non è menzionato all’articolo 3a e, dunque, non è vincolante per i Cantoni, che possono prevedere delle eccezioni. Con tutto il rispetto per il federalismo, sul posto di lavoro non ha senso.

La motivazione giuridica è che non sono interessati dall’eccezione formulata solamente gli articoli a protezione della salute. Se ne deduce che allattare non rientra nella sfera della salute. La conseguenza di ciò è che il diritto all’allattamento è disciplinato da molti Cantoni, ma da non tutti. Esistono istituti cantonali dove le donne non possono né allattare né tirarsi il latte sul posto di lavoro, nonostante lo desiderino.

Oggi è ampiamente dimostrato e incontestato che allattare è fondamentale per la salute del bambino e per quella della madre. La legge deve essere adeguata per permettere alle madri che lo desiderano di allattare sul posto di lavoro, su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni.


Parere del consiglio federale 20.11.2023


Le amministrazioni federali, cantonali e comunali devono concedere alle collaboratrici il tempo necessario all’allattamento sul posto di lavoro anche senza l’applicabilità diretta di quanto previsto dall’articolo 35a della legge sul lavoro (LL, RS 822.11) e dall’articolo 60 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111). Questo obbligo viene di fatto osservato: le autorità d’esecuzione cantonali non hanno segnalato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) alcun caso di negazione di questo diritto, e tutti i Cantoni dispongono di una regolamentazione relativa al tempo per l’allattamento. Cantoni e Comuni possono disciplinare liberamente le modalità di applicazione di questo diritto, per esempio

a livello di ordinanza, regolamento o direttiva. È tuttavia ipotizzabile che certi datori di lavoro non informino in modo esauriente le donne e i loro superiori a questo proposito, per esempio al momento dell’assunzione o durante la gravidanza delle collaboratrici.

Per ovviare a questa situazione non è necessaria tanto una revisione di legge, quanto piuttosto una maggiore informazione: in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento (dal 1° al 7 agosto 2024) il Consiglio federale incaricherà la SECO di portare avanti una breve campagna informativa per sensibilizzare i datori di lavoro sia privati che pubblici sui diritti e doveri legati all’allattamento, illustrarne l’utilità e ricordare l’obbligo d’informazione cui devono adempiere. Per far sì che ogni madre possa allattare o tirarsi il latte sul posto di lavoro questo modo di procedere è più efficace e promette risultati più rapidi rispetto a una revisione di legge.


Il Consiglio federale proprone di respingere la mozione.


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